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Inesistenza dei termini di decadenza per il licenziamento ingiustificato del dirigente

In tema di licenziamento dei dirigenti, i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare.

Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2020, n° 148

 

Divieto negoziale di subappalto e responsabilità solidale del committente

Anche laddove le parti abbiano escluso la ricorribilità al subappalto, tale responsabilità per i crediti preventivi non viene meno.

Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quando connessi, permangono distinti, deve pertanto evidenziarsi l’indisponibilità della obbligazione contributiva, della quale è creditrice l’INPS, e le caratteristiche peculiari della stessa, in assenza di una qualsiasi plausile ragione, inducono ad escludere la possibilità di un esonero della responsabilità del committente, anche ove si sia verificata la violazione del divieto di subappalto concordato inizialmente.

Il secondo comma dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, riconosce tuttavia al committente il beneficio di escussione.

Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2019, n° 27382

Appalto con mere prestazioni di manodopera

L’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dall’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.

Tribunale Roma, Sez. Lav., ord. 18 dicembre 2019

Sospensione dal servizio del dipendente rinviato a giudizio

L’obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa.

Tribunale Roma, Sez. Lav., 3 dicembre 2019

Inesistenza termini di decadenza per il licenziamento ingiustificato del dirigente

In tema di licenziamento dei dirigenti, i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare.

Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2020, n° 148

 

Carica sociale e lavoro subordinato

La qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

Relativamente all’amministratore delegato l’attenzione deve essere posta sull’ampiezza della delega conferita :  generale, con conseguente gestione globale dell’ente, ovvero parziale per limitati  atti gestori.

Nella prima ipotesi (delega generale) ove l’amministratore agisca senza il necessario consenso del CDA, si esclude lo stesso possa intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con l’ente.

Qualora, invece, il CDA abbia attribuito il solo potere di rappresentanza all’esterno, ovvero specifiche deleghe, si ritiene possibile l’instaurazione del suddetto rapporto.

Non trascurabile è anche l’esame di ulteriori circostanze, quali i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il CDA,  il numero degli amministratori delegati, nonché  la sussistenza in concreto degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione (assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione). Si veda: INPS, messaggio 17 settembre 2019, n. 3359

Cass., Sez. I, 9 maggio 2019, n° 12380

 

La scelta della controparte nella contrattazione collettiva

Non è rinvenibile nel nostro ordinamento un diritto dell’o.s. all’ammissione alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo, operando il generale principio dell’autonomia negoziale e, dunque, il c.d. reciproco riconoscimento nella scelta della controparte contrattuale. Eventuali deroghe devono essere oggetto di una espressa previsione, legale o contrattuale, mediante la quale venga posto a carico delle parti un obbligo a contrarre. La scelta, in ogni caso, rappresenta una conseguenza di un dato fattuale, ossia dell’effettiva rappresentatività del sindacato rispetto ai lavoratori

Tribunale Roma Sez. Lav. 5 dicembre 2019

 

Repêchage e mansioni inferiori

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2019, n° 29099

 

La sentenza della Corte Cost. che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento stabilito dal Jobs Act

Per la Corte costituzionale, non è in discussione il meccanismo di ristoro economico, c.d. a tutele crescenti, al posto della tutela reale; ad essere illegittimo è il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, contrario, secondo la Corte, ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4  e 35 della Costituzione.

Responsabilità dell’utilizzatore per fatti illeciti compiuti dal lavoratore nell’ambito della missione

In tema di contratto di somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità ex art. 2049, c.c., per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull’utilizzatore, cioè sul soggetto che detta missione ha concretizzato inserendo il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, ovvero incastonandolo nel suo interesse nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l’occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità.

Cass., Sez. III, 6 dicembre 2019, n° 31889