n tema di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, il d.l. n. 18/2020, che ha previsto l’erogazione delle prestazioni in oggetto affidando la gestione delle relative domande al FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato), ha prescritto come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, la richiesta di iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato può ritenersi legittima solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze.
Nel caso in esame il giudice osserva che laddove, invece, si volesse far discendere da tale iscrizione il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo de quo, allora la prescrizione deve ritenersi illegittima – ed i provvedimenti impugnati, per l’effetto, devono essere annullati in parte qua – in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
TAR Lazio, Sez. III-quater, 24 dicembre 2020, n. 3962