La disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo l’ultimo “decreto fiscale”

Per contrastare l’incremento degli infortuni, anche mortali, verificatisi negli ultimi mesi a causa del lavoro insicuro o irregolare, il Governo ha voluto rafforzare i controlli ispettivi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro.

E’ noto che l’attività di vigilanza garantisce una tutela immediata alla salute e sicurezza del lavoratore tramite l’emersione e repressione delle violazioni commesse, da cui generalmente scaturiscono gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali.

La vigilanza svolta tramite ispezioni, per essere davvero efficace, deve intervenire prima che si verifichino gli eventi in danno dei lavoratori occupati; cosicché, il Governo ha inteso proprio consolidare quella attività, non solo con l’indispensabile incremento degli organici del personale effettivamente impegnato in attività ispettive e di vigilanza, ma anche affidando a livello provinciale all’INL la promozione e il coordinamento sul piano operativo, nell’ambito della programmazione regionale, della vigilanza esercitata da tutti gli organismi ispettivi richiamati dall’art. 13, D. Lgs. n. 81/2008.

Non meno rilevante appare il rafforzamento dell’attività della raccolta dati, perché, come si evidenzia anche nel quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 (Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione) pubblicato dalla Commissione in data 28 giugno 2021, “la prevenzione dei decessi correlati al lavoro sarà possibile solo effettuando indagini approfondite su infortuni e decessi sul luogo di lavoro, individuando e affrontando le cause di tali infortuni e decessi, sensibilizzando maggiormente in merito ai rischi connessi agli infortuni e alle lesioni sul lavoro nonché alle malattie professionali e rafforzando l’applicazione delle norme e degli orientamenti esistenti”.

Lavori “insalubri” e indennità di rischio

Ai fini dell’attribuzione del diritto alla maggiorazione contributiva diviene fondamentale il criterio dell’effettiva adibizione ai lavori c.d. insalubri.

Invero, la ratio della previsione della norma di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 1092/73 è quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per la salute.

Nel caso di specie, il giudice, accertato che le lavoratrici avevano svolto prestazioni di servizio da considerarsi “lavori insalubri”, ha dichiarato il diritto al beneficio di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 1092/73, dell’aumento di ¼ dei periodi di effettiva adibizione

Tribunale Bari 28 settembre 2021

 

Indennità di mancato preavviso e possibilità di rinunzia

L’istituto del preavviso è diretto ad attenuare per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla cessazione del contratto: in caso di licenziamento garantisce al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione per un certo lasso di tempo, durante la ricerca di una nuova occupazione; al datore fornisce il tempo necessario alla sostituzione del recedente.

In tema di rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente è necessario fare riferimento alla questione circa la natura reale o obbligatoria del preavviso stesso. La rinuncia, infatti, dovrebbe escludersi ove si optasse per la natura reale.

Tuttavia la soluzione opposta è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, aderendo alla tesi dell’efficacia obbligatoria del preavviso il quale configura, pertanto, un mero obbligo accessorio dell’esercizio del recesso. La parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso o la corresponsione a controparte dell’indennità.

In quest’ultima ipotesi la parte non recedente è titolare di un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile

Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2021, n° 27934

 

Scadenza del CCNL e recesso datoriale

Con ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, alcune organizzazioni sindacali adivano il Tribunale, sostenendo la natura antisindacale della condotta tenuta dalla società, la quale aveva disapplicato il contratto collettivo venuto in scadenza ed applicato un nuovo contratto collettivo stipulato da sindacati non rappresentativi ed estranei al modello di rappresentanza.

Il contratto collettivo dal quale la Società aveva comunicato la disdetta prevedeva una clausola di ultra vigenza sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo.

Tribunale Roma, decr. 19 aprile 2021