Spostamento del riposo settimanale e inesistenza del danno da usura psico-fisica

L’ordinamento nazionale e quello europeo non impongono che il godimento del riposo debba necessariamente avvenire nel settimo giorno consecutivo di lavoro, sicché il dipendente non potrebbe lamentare un danno da usura psico-fisica fondando la propria domanda su tale circostanza (recte mancata coincidenza del riposo con il settimo giorno consecutivo di lavoro). Sul punto è opportuno distinguere tra l’ipotesi in cui sia intervenuta la totale soppressione del riposo settimanale e quella in cui sia operato un mero spostamento temporale dello stesso. Infatti, qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa inerente alla specifica organizzazione del tempo di lavoro, al dipendente, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno, sarà dovuta la maggiorazione del compenso prevista in sede di contrattazione collettiva in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. Diversamente, la risarcibilità dell’asserito danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione nel settimo giorno consecutivo sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti e in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., in quanto solo l’ipotesi di perdita definitiva del riposo settimanale è ritenuta ex se pregiudizievole per il lavoratore.

Cass., sez. lav., 2 agosto 2025, n. 22289

Possibilità di ricorrere al lavoro somministrato anche per soddisfare esigenze stabili e non temporanee dell’utilizzatore

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato con missione a tempo indeterminato presso l’utilizzatore esula dall’ambito applicativo del Direttiva 2008/104/CE la quale si applica unicamente alla diversa fattispecie della somministrazione di lavoro a termine. Tale tipologia contrattuale soddisfa, infatti, il principio in base al quale i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro enunciato sia nel considerando n. 15 della Direttiva 2008/104/CE, sia nell’art. 1 del d.lgs. 81/2015.

È ammissibile il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato con missione a tempo indeterminato presso l’utilizzatore anche per il soddisfacimento di esigenze stabili e non meramente temporanee dell’utilizzatore.

Trib. Bari Sez. Lav. n. 3213 del 17.9.2025

Totale illegittimità della somministrazione lavoro nel caso in cui l’utilizzatore sia privo di DVR idoneo

È illegittimo il contratto di somministrazione di lavoro nell’ambito del quale non sia stato predisposto, dall’utilizzatore, adeguato documento di valutazione dei rischi (DVR), che tenga conto anche della particolare condizione lavorativa in cui si troverà ad operare il lavoratore somministrato. La violazione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra il lavoratore somministrato e l’utilizzatore, con decorrenza dell’inizio della somministrazione.

Obbligo di dimissioni telematiche anche per il recesso del lavoratore in costanza di periodo di prova

L’art. 26 d.lgs. 151/2015 – ai cui sensi le dimissioni devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, esclusivamente con le previste modalità telematiche (comma 1), con possibilità di revoca con le medesime modalità entro sette giorni (comma 2) – trova piena applicazione anche in ipotesi di dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, uniche deroghe a tale regola essendo previste per il lavoro domestico e per quello presso le pubbliche amministrazioni (commi 7 e 8-bis). È pertanto valida la revoca delle dimissioni esercitata dal lavoratore in prova non rilevando in senso contrario le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016, atto interno alla p.A., sprovvisto di rilevanza normativa.

Cass. n. 24991 dell’11.9.2025