NASPI e risoluzione del rapporto per “fatti concludenti”

Come noto, l’art. 19 l. n. 203/2024 ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per facta concludentia. In questo modo è stata riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del dipendente (recte alla sua assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo) un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo. In tale ipotesi il lavoratore non ha diritto alla prestazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto. Di fatto, quindi, rientra nella facoltà del datore valutare se avviare l’iter di chi al mentovato art. 19, mediante la procedura telematica. Quest’ultima, però, diviene inefficace se, successivamente, il lavoratore presenta le dimissioni tramite il sistema telematico (circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025). Ciò vale anche per l’ipotesi di dimissioni per giusta causa, le quali – ove dimostrate circostanze richieste (circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003), anche se rese dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti – consentono di accedere alla prestazione NASpI. (Cfr.: INPS circolare n. 154 del 22 dicembre 2025).

Limiti ai poteri dell’inps post accertamenti ispettivi

L’art. 3, comma 20, l. n. 335/1995 prevede che, in sede di accertamento ispettivo in materia previdenziale e assicurativa, nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data della ispezione non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche rispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. Un’interpretazione letterale di tale disposizione conduce ad affermare che il limite posto dal legislatore è confinato alle “successive verifiche ispettive”. L’interpretazione letterale fornisce, dunque, un significato chiaro e univoco, sicché l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma. Pertanto, il tenore letterale dell’art. 3, comma 20, prefato ne implica l’applicazione – con gli effetti preclusivi conseguenti – al solo procedimento amministrativo, di talché il datore di lavoro non può essere assoggettato ad altri oneri sulla base di una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo. Tanto premesso, la vicenda in esame esula dal perimetro operativo del predetto articolo, poiché l’INPS ha addebitato d’ufficio la contribuzione per un periodo che era già stato vagliato nel corso dell’accertamento ispettivo precedentemente concluso, ma non a seguito di una nuova e successiva verifica ispettiva, bensì sulla base di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore e lavoratore, con la correlata omissione contributiva ad opera del primo. (Cfr.: Cass., sez. lav., 7 dicembre 2025, n. 31915).

Verbale di conciliazione giudiziale = un atto negoziale a tutti gli effetti

Con la sentenza 12 dicembre 2025, n. 12845 il Tribunale di Roma ha affermato che il verbale di conciliazione giudiziale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, rappresenta a tutti gli effetti un atto negoziale frutto dell’incontro della volontà delle parti; pertanto, come per ogni contratto ed anche ai fini dell’individuazione del contenuto o dell’oggetto dell’obbligo in esso assunto, la contestazione dell’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta ex art. 1362 e ss. c.c., ben potendosi estendere al verbale di conciliazione giudiziale gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica.

Indennità per ferie non godute: l’onere della prova grava sul datore anche per il dirigente

Con l’Ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, riaffermando i principi consolidati di derivazione europea in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute. La Corte ha ribadito che il diritto a queste ultime sia fondamentale e irrinunciabile e che l’onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne, anche mediante un invito formale e un avviso sulle conseguenze del mancato godimento, grava sempre sul datore di lavoro. Tale principio si applica anche alla figura del dirigente, la cui autonomia nella programmazione delle ferie non è sufficiente a invertire detto onere probatorio.

Cass. Civ. sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32689