IA e salute e sicurezza sul lavoro: prime considerazioni

Valutazione dei rischi derivanti dall’uso dell’IA nel lavoro (Art. 42, comma 2)

Con il comma 2 la valutazione dei rischi contempla ora specificamente – ma in realtà lo ha sempre contemplato atteso il principio generale di omnicomprensività dell’art 28 TUS – l’incidenza della tecnologia sul contesto organizzativo, a prescindere dalla tipologia e/o dalla complessità del software utilizzato.

La norma individua quattro ambiti specifici di valutazione dell’incidenza dell’IA:

  • Organizzazione del lavoro: es. mansioni, task, compiti, turni operati da applicativi di algorithmic management;
  • Ritmi produttivi: es. tracciamento e controllo delle fasi di processo produttivo;
  • Modalità di esecuzione della prestazione: es. l’interazione bio-meccanica e cognitiva uomo-macchina, anche tramite l’impiego di sensori, visori di realtà aumentata/virtuale e dispositivi indossabili (wearables);
  • Processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza: es. sistemi e software specificamente deputati a presidiare la sicurezza umana (prevenzione delle collisioni, rilevamento accessi alle aree di pericolo, algoritmi di analisi predittiva delle interferenze e dei near miss).

L’ingresso massivo dell’IA nei processi produttivi determina una progressiva mutazione fenomenologica del rischio occupazionale, accelerando la traslazione dai tradizionali rischi di natura fisico-meccanica (traumi, collisioni) verso rischi di natura psicosociale, tecnostress, alienazione e riduzione dell’autonomia decisionale che richiedono apposita valutazione. Tale evidenza trova immediata copertura giuridica nei principi ergonomici posti dall’art. 15, comma 1, lettera d), del TUS, del (finora) sottovalutato punto 3 dell’Allegato XXXIV del TUS in tema di principi ergonomici del software, nonché nell’art. 1-bisdel d.lgs. 152/1997 in tema di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato.