Niente Naspi in caso di “opzione” a favore delle 15 mensilità

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il diritto alla Naspi permane, per il periodo anteriore all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva, sino all’effettivo ripristino del rapporto anche sul piano economico, non essendo sufficiente il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro. Per il periodo successivo all’esercizio del diritto di opzione, invece, il diritto all’indennità di disoccupazione viene meno, poiché la scelta del lavoratore di rinunciare alla reintegrazione determina la risoluzione del rapporto per sua volontà, escludendo il requisito della disoccupazione involontaria.

Cass. Civ. sez. lav., 3 settembre 2026, n. 24981