Linee guida UE sul divieto di prodotti da “lavoro forzato”

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015, che introduce nel mercato unico un divieto generalizzato di immissione, messa a disposizione ed esportazione di prodotti ottenuti, in tutto o in parte, mediante lavoro forzato.

Il documento, privo di valore vincolante ma rilevante ai fini interpretativi, è rivolto alle autorità competenti nazionali, alle autorità doganali, agli operatori economici, nonché a sindacati, organizzazioni della società civile e altri stakeholder coinvolti nella lotta al lavoro forzato nelle catene globali del valore.

Sul piano oggettivo, il regolamento si applica a tutti i prodotti, indipendentemente da origine, settore o percentuale di componente realizzata con lavoro forzato, e a ogni fase della catena di approvvigionamento, dalla raccolta o estrazione fino alla trasformazione e fabbricazione, dentro o fuori dall’UE. Rientrano anche i prodotti agricoli e i beni estratti; sono esclusi i soli servizi, pur se connessi alla circolazione dei prodotti.

La nozione di lavoro forzato riprende l’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, articolata in tre elementi: lavoro o servizio, mancanza di consenso volontario e coercizione. Le linee guida precisano le ipotesi escluse (servizio militare obbligatorio, obblighi civici, lavoro carcerario sotto controllo pubblico, lavoro in emergenza, piccoli lavori di interesse collettivo) e illustrano, con esempi concreti, le situazioni di involontarietà e coercizione rilevanti (falsi consensi, minacce, abuso di vulnerabilità, servitù per debiti, trattenuta documenti, condizioni degradanti).

Sul versante procedurale, viene delineato un processo d’indagine in due fasi: preliminare e formale, fondato su un approccio basato sul rischio e sulla nozione di “sospetto fondato”, inteso come indicazione ragionevole, oggettiva e verificabile di possibile violazione del divieto. Particolare rilievo assumono le fonti probatorie, incluse prove indirette e circostanziali, specie nei casi di mancata cooperazione degli operatori economici o di coinvolgimento di autorità statali.

Le decisioni di accertata violazione comportano un divieto di portata generale sul prodotto interessato, applicabile a qualsiasi operatore, accompagnato da ordine di ritiro dal mercato UE e di smaltimento (o sostituzione delle parti) senza vantaggio economico per l’impresa.

Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili anche quando la decisione di violazione sia stata adottata dalla Commissione.

Un ampio capitolo è dedicato al dovere di diligenza in materia di lavoro forzato, in coerenza con il quadro OCSE e con la direttiva sulla due diligence di sostenibilità: si descrivono fasi, strumenti e aspettative per imprese e PMI, dalla mappatura dei rischi al monitoraggio, dalla gestione delle relazioni commerciali ad alto rischio fino ai meccanismi di riparazione.

Infine, le linee guida disciplinano il funzionamento del punto unico di presentazione delle informazioni, il contenuto minimo delle denunce, la gestione delle prove, nonché i profili di riservatezza e protezione dei dati personali, inclusa la possibile trasmissione alle autorità penali competenti in presenza di ipotesi di reato.