Termine di prescrizione per i crediti retributivi dopo le modifiche dell’art. 18 St. Lav.

Le modifiche dell’art. 18 l. n. 300/1970, successive all’entrata in vigore della l. n. 92/2012, non incidono sulla stabilità del rapporto di lavoro, sicché, ove siano state svolte mansioni di livello superiore, la prescrizione del diritto del lavoratore alle conseguenti differenze retributive decorre sin dal momento in cui suddetto diritto può essere giuridicamente fatto valere, escludendosi la sospensione della decorrenza sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tribunale Napoli, Sez. Lav., 12 novembre 2019, n. 7343

(In senso difforme : Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2017, n. 22172 e Corte appello Milano, Sez. Lav., 30 luglio 2019, n. 522)

 

Smart working e buoni pasto

I buoni pasto non costituiscono un trattamento riferibile direttamente alla prestazione di lavoro in quanto tale bensì un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro, sicché ove le modalità siano rimesse al lavoratore, come nel lavoro agile, nulla dovrebbe ritenersi dovuto a tale titolo.

Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2020, n° 16135

 

Reddito dei c.d. trasfertisti e indicazione di una sede lavorativa nel contratto

Il legislatore – nel dettare disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- ha disposto che il sesto comma dell’art. 51 TUIR debba intendersi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono (solo) quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al lavoratore, in relazione allo svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, prescindendo dall’effettivo spostamento. La necessaria contestualità delle suddette condizioni comporta che ai lavoratori rispetto ai quali risulti mancante anche una sola di esse (come, ad esempio, l’indicazione della sede lavorativa nel contratto di assunzione) non è applicabile l’art. 51, comma 6, TUIR, venendo ad essi riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2020, n° 16673

 

Successione di contratti a termine illegittimi e prova del danno

La illegittimità del termine originario incide negativamente anche sulla proroga, essa determinando la produzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido. In tale situazione la proroga costituisce, dunque, una condotta successiva che reitera la illegittimità sussistente ab initio, sicchè il lavoratore sarà assistito dalla presunzione di danno.

Cass., Sez. Lav., 24 giugno 2020, n° 12499

 

Impossibilità al recesso del datore dal patto di non concorrenza prima della cessazione del rapporto

La giurisprudenza di legittimità ha escluso la validità di una clausola inserita in un patto di non concorrenza la quale preveda la libertà di recesso del datore dal patto per il periodo di vigenza dello stesso, alla data di cessazione del rapporto o successivamente, entro il limite temporale di vigenza del patto

Recentemente la Suprema Corte ha esteso il divieto anche al caso in cui il datore receda prima della risoluzione del contratto di lavoro.

Ciò in quanto i rispettivi obblighi delle parti si cristallizzerebbero nel momento della sottoscrizione del patto di non concorrenza : al lavoratore, sin dalla stipulazione del patto, sarebbe preclusa la progettazione del proprio futuro lavorativo relativamente al periodo successivo alla cessazione del rapporto.

La compensazione della compressione della libertà del dipendente a seguito del patto viene compensata dalla previsione di un corrispettivo, il che verrebbe meno ove al datore venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.

Cass., Sez. Lav. 3 giugno 2020, n° 10535