Impossibilità al recesso del datore dal patto di non concorrenza prima della cessazione del rapporto

La giurisprudenza di legittimità ha escluso la validità di una clausola inserita in un patto di non concorrenza la quale preveda la libertà di recesso del datore dal patto per il periodo di vigenza dello stesso, alla data di cessazione del rapporto o successivamente, entro il limite temporale di vigenza del patto

Recentemente la Suprema Corte ha esteso il divieto anche al caso in cui il datore receda prima della risoluzione del contratto di lavoro.

Ciò in quanto i rispettivi obblighi delle parti si cristallizzerebbero nel momento della sottoscrizione del patto di non concorrenza : al lavoratore, sin dalla stipulazione del patto, sarebbe preclusa la progettazione del proprio futuro lavorativo relativamente al periodo successivo alla cessazione del rapporto.

La compensazione della compressione della libertà del dipendente a seguito del patto viene compensata dalla previsione di un corrispettivo, il che verrebbe meno ove al datore venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.

Cass., Sez. Lav. 3 giugno 2020, n° 10535