Assunzione del personale nelle società partecipate : si applicano i vincoli procedurali e di concorso imposti alle PA ?

Fermo restando che, la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società –  che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica – l’art. 18, d.l. n. 112/2008 ha dettato regole diverse per le procedure di reclutamento del personale, sia delle società in mano pubblica di gestione dei servizi locali, che delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Per effetto dello stesso, dunque, alle suddette società si applicano le norme concernenti le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Così ha deciso la Suprema Corte con  ord. 29 settembre 2022, n. 28330.

In senso contrario, tuttavia, Cass., Sez. Unite., 27 marzo 2017, n. 7759.

 

Licenziamento da GMO : secondo la Corte Costituzionale, per la reintegrazione, non è necessario che l’insussistenza del fatto sia “manifesta”

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo collegato a ragioni tecnico produttive e organizzative, il giudice del lavoro, ai fini dell’applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 300/1970, non deve accertare che il fatto posto a base del licenziamento sia “manifestamente” insussistente essendo sufficiente che lo stesso non sia ravvisabile (art. 18, comma 7, secondo periodo L. 300/1970)

Corte Cost. 19 maggio 2022, n. 125

 

Prescrizione dei crediti retributivi e “fine” della stabilità nel lavoro privato : per la Suprema Corte il termine inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto

La S.C., con la recente sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Cambio d’appalto e deroga alla “clausola di salvaguardia” per l’assorbimento del dipendente della gestione uscente

La società subentrante in un appalto omette di assorbire un dipendente dell’ex appaltatrice in quanto condannato per fatti connessi al traffico di stupefacenti, valutandolo privo della necessaria attitudine professionale.

Il lavoratore ricorre in giudizio e chiede, in via principale, l’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto di assunzione con la subentrante; in via subordinata, l’accertamento del diritto ad essere assunto dalla subentrante in virtù della clausola di salvaguardia di cui al contratto collettivo applicato.

Le doglianze del lavoratore sono respinte in primo e in secondo grado. La Corte d’Appello di Reggio Calabria motiva la decisione sul presupposto che il diritto all’assunzione di cui alla clausola sociale è limitato dalla possibilità per il futuro datore di lavoro di far prevalere condizioni ostative all’assunzione derivanti dalla valutazione della professionalità del lavoratore; in secondo luogo, i fatti per i quali il dipendente era stato condannato erano di gravità tale da incidere sul vincolo fiduciario rendendo inutile l’assunzione. La conclamata incompatibilità professionale del lavoratore giustifica, exart. 1218 c.c., l’inadempimento da parte della società all’obbligazione di assunzione di cui alla clausola di salvaguardia.

Il dipendente ricorre in Cassazione sulla base di tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione della clausola sociale; 2) violazione e falsa applicazione della norma collettiva per cui i motivi ostativi all’assunzione sono costituiti esclusivamente dal mancato superamento della visita medica di idoneità, da sentenza penale passata in giudicato o dalla pendenza di procedimento penale per delitto non colposo incidente sull’attitudine professionale del lavoratore (condizione che il ricorrente non ritiene sussistente al momento del mancato subentro); 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 St. Lav.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, giudicandolo inammissibile, e conferma la decisione della Corte d’Appello.

Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2022, n. 22212