Licenziamento da GMO : secondo la Corte Costituzionale, per la reintegrazione, non è necessario che l’insussistenza del fatto sia “manifesta”

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo collegato a ragioni tecnico produttive e organizzative, il giudice del lavoro, ai fini dell’applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 300/1970, non deve accertare che il fatto posto a base del licenziamento sia “manifestamente” insussistente essendo sufficiente che lo stesso non sia ravvisabile (art. 18, comma 7, secondo periodo L. 300/1970)

Corte Cost. 19 maggio 2022, n. 125