L’autonomia preesistente del ramo d’azienda ceduto può ritenersi anche se vi sono legami economici e produttivi con l’impresa cedente

La Cassazione n. 6913/2026 afferma che l’autonomia funzionale preesistente del ramo d’azienda ceduto può sussistere anche in presenza di stretti legami economici e produttivi con l’impresa cedente, qualora il compendio trasferito disponga di mezzi funzionali e organizzativi sufficienti a consentire lo svolgimento autonomo dell’attività. Controllo totalitario della cedente, fornitura di software e contratti di rete successivi non escludono il trasferimento se non incidono sulla capacità intrinseca del ramo di funzionare autonomamente.