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L’autonomia preesistente del ramo d’azienda ceduto può ritenersi anche se vi sono legami economici e produttivi con l’impresa cedente

La Cassazione n. 6913/2026 afferma che l’autonomia funzionale preesistente del ramo d’azienda ceduto può sussistere anche in presenza di stretti legami economici e produttivi con l’impresa cedente, qualora il compendio trasferito disponga di mezzi funzionali e organizzativi sufficienti a consentire lo svolgimento autonomo dell’attività. Controllo totalitario della cedente, fornitura di software e contratti di rete successivi non escludono il trasferimento se non incidono sulla capacità intrinseca del ramo di funzionare autonomamente.

Il datore di lavoro non può bloccare la procedura per le elezioni delle RSU se già indetta

Con la sentenza n. 12815/2026 la Sezione Lavoro affronta per la prima volta la revocabilità dell’indizione delle elezioni RSU, escludendola. Afferma l’irretrattabilità della procedura e l’antisindacalità del rifiuto datoriale di cooperare al voto.

Elementi parametrali di rappresentatività sindacale (e rapporto tra piano nazionale e aziendale)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, 30 ottobre 2025, n. 156 si pone per l’interprete la necessità di individuare la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale (SC+RN), atteso il rilievo da essa assunto in conseguenza della illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 …, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Illegittimo il licenziamento per inidoneità sopravvenuta derivante dalla valutazione del medico aziendale

La sentenza della Cassazione n. 4624/2026 consente di contestare in giudizio l’accertamento del medico aziendale posto a base del licenziamento per inidoneità. Se il lavoratore è ritenuto idoneo, il licenziamento è illegittimo e va risarcito, salvo prova di assenza di colpa.

Messaggi Whatsapp tra colleghi: inutilizzabilità ai fini disciplinari

Con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, la Corte di Appello di Ancona ha affermato che la chat tra colleghi su WhatsApp costituisce una forma di corrispondenza privata, tutelata dall’articolo 15 della Costituzione. I messaggi scambiati in tale contesto, pertanto, anche se diffusi da un membro del gruppo della chat, non possono essere utilizzati dal datore di lavoro a fondamento di una sanzione disciplinare.

Il Decreto 1° Maggio – Le principali novità

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed entrata in vigore il 1° maggio 2026, il d.l. 29 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, si interviene su più fronti, introducendo o modificando previsioni in tema di

  • incentivi economici e contributivi;
  • determinazione del Salario Giusto;
  • rinnovi dei CCNL;
  • contrasto del caporalato digitale.

Analisi delle previsioni e prime osservazioni

Incentivi all’occupazione: Bonus Donne, Giovani e ZES di nuova generazione (artt. 1, 2, 3, 4)

Il decreto stanzia importanti risorse economiche per finanziare sgravi contributivi volti ad incentivare le assunzioni stabili. Sono, in particolare, previsti:

  • il Bonus Donne (fino a € 650/800 mensili) in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato: (i) donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; (ii) donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 Reg. UE 651/2014. Tale incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a € 650 (ovvero € 800 se la donna è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno) su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il beneficio spetta, altresì, con riferimento alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
  • Il Bonus Giovani under 35 (fino a € 500/650) in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tale caso, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a € 500 su base mensile per ciascun lavoratore. I requisiti soggettivi per l’agevolazione riguardano i lavoratori che (i) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data dell’assunzione incentivata; (ii) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, in alternativa, (iii) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenere ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 Reg. UE 651/2014. Il bonus di € 500 potrà essere esteso a € 650 mensili per i datori di lavoro che assumono in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
  • Il Bonus ZES per over 35 disoccupati (fino a € 650) in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e che abbiano assunto dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Anche in tale caso l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a € 650 su base mensile per ciascun lavoratore. Il bonus è riconosciuto nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato.
  • Esonero contributivo per la trasformazione in tempo indeterminato (fino a € 500). Ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 500 su base mensile, per ciascun lavoratore. Il beneficio in questione è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi. La misura riguarda personale che non abbia compiuto 35 anni di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è escluso per i rapporti di lavoro domestico e per rapporti di apprendistato.

L’accesso ai predetti incentivi non è automatico, ma soggetto alle seguenti condizioni:

  1. le assunzioni devono generare un effettivo “incremento occupazionale netto” calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
  2. le aziende datrici di lavoro beneficiarie non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione cui il beneficio si riferisce;
  3. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore cui il beneficio si riferisce o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
  4. il datore di lavoro beneficiario deve corrispondere ai propri lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell’art. 7 sul salario giusto dello stesso decreto (cfr. infra).

Sostegno alla conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità (art. 6)

È previsto in favore delle aziende in possesso delle certificazioni di parità un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda.

Determinazione del Salario giusto e obblighi informativi (art. 7 e 11)

Il decreto abbandona la strada dell’identificazione per atto normativo dei requisiti del salario minimo legale per affidare la determinazione del “salario giusto” ai CCNL leader.

Il decreto, infatti, enuncia il principio secondo cui la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Si tratta della declinazione in chiave normativa, della giurisprudenza consolidata che si è espressa in tema i retribuzione proporzionata e sufficiente (cfr. Equivalenza del CCNL negli appalti tra giusta retribuzione e libertà d’impresa: spunti dalla sentenza del TAR Toscana, in questa rivista).

Il trattamento economico complessivo previsto dai CCNL diversi dai precedenti non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Questa disposizione è diretta a contrastare e risolvere il fenomeno del c.d. “dumping contrattuale” consistente nella concorrenza tra imprese attuata mediante l’applicazione di contratti collettivi che prevedono trattamenti retributivi al ribasso (cfr. Cass. 4951/2019).

Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal CCNL, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro. Anche in questo caso, il legislatore codifica l’orientamento giurisprudenziale che, in assenza di un CCNL di settore, ricorre a CCNL di settori affini o per mansioni analoghe, quale parametro di riferimento per la giusta retribuzione (Cass. 27711/2023).

Ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione dei CCNL e dell’individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati anche ai predetti fini, il decreto istituisce l’obbligo di indicare il codice alfanumerico del CCNL in busta paga, nelle comunicazioni obbligatorie e nell’informativa di cui al Decreto Trasparenza. Viene altresì previsto che le risultanze del monitoraggio derivante dagli adempimenti in questione siano utilizzate per la programmazione dell’attività di vigilanza, per l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati.

Rinnovi contrattuali (art. 10)

Al fine di favorire il rinnovo dei CCNL dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, il decreto prevede che le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinino in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, il decreto prevede un adeguamento automatico delle retribuzioni, nella misura del 30% dell’IPCA (inflazione), fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali. Tale adeguamento automatico non trova applicazione nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, nei quali caso l’adeguamento è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Quale ulteriore misura diretta a incoraggiare il tempestivo rinnovo dei CCNL il decreto prevede il mancato riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Le disposizioni in questione si applicano ai CCNL che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, la data di decorrenza è il 1° gennaio 2027.

Contrasto al caporalato digitale (art. 12-15)

Viene delineata una disciplina specifica di tutela dei lavoratori intermediati dalle piattaforme digitali (tra cui in primis i rider). L’art. 12 del decreto parte con l’enunciare un principio piuttosto ovvio nella misura in cui prevede che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. La norma prosegue, evidentemente consapevole della posizione assunta da certa giurisprudenza in tema di eterodirezione tecnologica (cfr. Appalti informatizzati c.d. “labour intensive”: il datore è colui che detiene e gestisce il programma che regolamenta l’attività dei lavoratori, in questa rivista), disponendo che la qualificazione del rapporto tenga conto, tra l’altro, dell’esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.

La norma sembra superare, invece, il dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione del rapporto dei rider (cfr. L’etero-organizzazione alla prova della Cassazione: continuità e personalità della prestazione dei rider nell’era digitale, in questa rivista) e sull’applicazione dell’art. 1, c. 2 del d.lgs. 81/2015 sulle collaborazioni eterorganizzate anche mediante piattaforme anche digitali (di cui alle previsioni del capo V-bis del medesimo decreto legislativo), al comma 3 ove prevede che quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.

Per finalità di contrasto del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro vengono poi integrati gli obblighi di comunicazione obbligatoria di cui al d.l. 510/1996, prevedendo che vengano individuati con decreto del Ministero del lavoro (da adottarsi entro 60 giorni) indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. Inoltre, le piattaforme dovranno registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi e di informazione ai lavoratori agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a diposizione dell’INAIL, INL e INPS per le attività di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli.

Di particolare interesse è la disposizione che prevede come le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l’intermediazione del lavoro sono comunicate all’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l’eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo.

Il decreto interviene anche in relazione agli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori disponendo che, in aggiunta agli obblighi di informazione previsti per la generalità dei dipendenti, le piattaforme digitali forniscano ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:

  1. l’assegnazione delle attività;
  2. la determinazione o modifica dei compensi;
  3. la valutazione delle prestazioni;
  4. la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.

Il lavoratore ha, inoltre, il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano (in questo senso, la previsione rieccheggia la normativa europea e italiana sull’IA, ivi compresi gli obblighi di accesso alle informazioni di cui all’art. 11 della Legge 132/2025).

Le informazioni di cui sopra sono rese disponibili anche alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Infine, intervenendo sul capo V-bis del d.lgs. 81/2015, il decreto istituisce un vero e proprio sistema di monitoraggio dei lavoratori intermediati da piattaforma digitale e delle loro prestazioni, prevedendo che l’accesso alla piattaforma da parte del lavoratore debba avvenire con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autentificazione a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal CAD. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 800 a € 1.200. La piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 1000 a € 1500 per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.

Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai rider del LUL nel quale devono essere annotati per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.

Sotto il profilo della salute e sicurezza, il decreto prevede che, ad integrazione della attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengano annualmente stabilite le attività di formazione base essenziali che i rider, entro i primi 30 giorni dalla prima prestazione, devono seguire accedendo alla piattaforma SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini previsti è segnalato al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione per 3 mesi è erogata una sanzione pari da € 800 a € 2.400. Non è chiaro come tale disposizione si coordini con le previsioni generali sulla formazione in materia di salute e sicurezza che, in applicazione dell’art. 37, c. 4 del TUS (norma primaria) e nel vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, non consentono il differimento della formazione obbligatoria dopo l’inizio della prestazione lavorativa.

Il decreto modifica, infine, anche la normativa fiscale (Legge 197/2022) estendendo anche alle “persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831” il principio secondo cui  le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota ed entro il limite previsto dalla legge. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

Moratorie e salvagente per il Fondo di Tesoreria INPS (art. 16)

Il decreto interviene sui versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS introdotti dalla Legge di Bilancio 2026. Si concede una moratoria: i versamenti di competenza del primo semestre 2026 sono considerati tempestivi e non soggetti a sanzioni o interessi se effettuati entro il 16 luglio 2026.

Il requisito dell’indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova

C. Appello Brescia sez. lav., 5 marzo 2026, n. 244

La Corte ha risolto il caso, in modo per certi versi non convenzionale e innovativo (quantomeno sotto il profilo lessicale-concettuale), esaminando sia il dedotto vizio genetico (la formulazione per iscritto delle mansioni), sia la contestazione di vizio funzionale (la corretta esecuzione dell’esperimento) del patto di prova.

La peculiarità di questa decisione, apparentemente in controtendenza rispetto ad altra giurisprudenza, anche di legittimità, che si è pronunciata atomisticamente su alcuni aspetti che il caso ha presentato, risiede probabilmente in un concorso di circostanze concomitanti.

La pronuncia permette di ripercorrere alcuni punti (per ora) fermi e altri aspetti più variabili sul tema.

Appare consolidata la conseguenza della nullità del patto di prova in caso di difetto di forma scritta o pattuizione tardiva successiva all’inizio della prestazione lavorativa (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 8849/2025; App. Roma, sent. n. 2892/2025; Trib. Bari, sentenza n. 2904/2024), di ripetizione della prova mediante l’apposizione di un nuovo patto di prova in caso di rinnovo di un contratto o tra le stesse parti per le medesime mansioni, poiché la reciproca convenienza è già stata sperimentata (Cass., sent. n. 6230/2025; Cass., sent. n. 22809/2019 e Cass. n. 15059/2015) e di durata sproporzionata o non giustificata rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav.ord. n. 9789/2020) e dalla legge.

Per quanto riguarda il requisito dell’indicazione delle mansioni oggetto di prova, la decisione in commento sembra discostarsi sia dal principio generale di chiara determinabilità delle mansioni anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del CCNL applicabile (tra le ultime, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 15326/2025; Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5264), sia dal requisito di insufficienza di una nomenclatura straniera -ancorchè corrente- ad identificare le attività oggetto dell’esperimento (cfr.  Cass., sez. lav., sent. n. 5264/2023 che ha ritenuto inidoneo il semplice riferimento al job title di “Meat buyer”, ma anche Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 138/2025 che ha ritenuto la sola espressione “tecnico commerciale” non esaustiva) o di rinvii a documentazione precontrattuale, come il contenuto del job posting o di una job description separata (come nel caso di Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24202/2025 che non ha ritenuto valido l’invio della job description del profilo professionale “Responsabile Stile Uomo” a mezzo email da parte di un soggetto terzo, se questa non è espressamente richiamata nel contratto di assunzione).

Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello di Brescia vi era una concomitanza di circostanze univoche e concordanti che hanno permesso di ricostruire -secondo il giudice- una certa necessaria consapevolezza da parte del lavoratore dei contenuti delle mansioni assegnate (anche) in prova. Secondo la Corte, in definitiva, l’uso di locuzioni inglesi di uso comune nel mercato del lavoro (quali, nello specifico, “Manager”, “Marketing”, “Communication”), la specificazione nel contratto del riporto diretto all'”Amministratore con delega mercati e prodotto”, unitamente al percorso professionale del lavoratore desumibile dal suo curriculum vitae (che rilevava lo svolgimento di analoghi ruoli di prestigio in multinazionali per oltre vent’anni), in concomitanza tra loro, può far presumere la piena consapevolezza nel lavoratore dei compiti tipici di un manager di quel settore. Il che -continuando il ragionamento- non richiederebbe una descrizione analitica delle mansioni di “Marketing and Communication Manager” su cui (anche) la prova si sarebbe dovuta basare.

Se, dunque, sul piano del vizio genetico le conclusioni della Corte rappresentano un distonico, ma logico e coerente, ragionamento, può comunque valer la pena soffermarsi sulle censure del lavoratore, promosse mediante appello incidentale, quanto alle conseguenze del richiesto accertamento della nullità del patto di prova.

Deve innanzitutto essere ricordato che in caso di vizio funzionale -che sostanzialmente si configura quando un patto formalmente valido non viene correttamente eseguito da una delle parti, come nel caso in cui il prestatore venga adibito a mansioni diverse da quelle pattuite (Tribunale di Messina, sent. 26 febbraio 2025, n. 591)- non si configura una nullità del patto di prova e, conseguentemente, non si applica la disciplina sanzionatoria prevista per i licenziamenti individuali. In tale situazione, il lavoratore vanta il diritto alla prosecuzione dell’esperimento per il tempo residuo nelle mansioni originariamente pattuite (e cioè può chiedere l’adempimento dell’obbligazione) ove ciò sia ancora possibile, o, in alternativa, al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio sofferto solitamente corrispondente alla mancata retribuzione percepita (Cass., sentenza n. 29208/2019).

In caso, invece di vizio genetico (es. mancanza di forma scritta, mancata o generica specificazione delle mansioni). La nullità (parziale) della clausola determina l’automatica conversione dell’assunzione in definitiva a tempo indeterminato sin dall’origine. Di conseguenza, viene meno il regime di libera recedibilità e il recesso intimato per mancato superamento della prova si trasforma in un ordinario licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità parziale del Jobs Act (Corte Costituzionale, sentenza n. 128/2024), la giurisprudenza di legittimità sembra orientata nello stabilire che il licenziamento motivato dal mancato superamento di un patto geneticamente nullo integri un’ipotesi di recesso privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale, poiché manca proprio il fatto (la prova) posto a fondamento del recesso. Pertanto, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata (reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo risarcitorio fino a un massimo di 12 mensilità) di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 (Cass., sez. lav., sent. Cass. n. 24201/2025 e Cass.n. 24202/2025).

Sussiste anche un orientamento più radicale che qualifica tale licenziamento come affetto da nullità, accordando la tutela reintegratoria “piena” di cui all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 (Tribunale di Ravenna, sent., 12 settembre 2024, n. 302).

Seguendo la predetta evoluzione giurisprudenziale, laddove il principio enunciato dalla Corte di Appello di Brescia di cui alla prima massima possa essere messo efficacemente in discussione, si potrebbe, pertanto, ritenere che le censure sollevate dal lavoratore con il proprio appello incidentale in tema di tutela applicabile in caso di vizio genetico, possano trovare una certa considerazione nell’eventuale successivo grado di giudizio.

Non pare invece presentare problemi particolari (anche perché si tratterebbe di un accertamento di circostanze di fatto il cui esame è tendenzialmente precluso in sede di legittimità), la valutazione fornita dalla Corte in tema di vizio funzionale, in considerazione dell’esito dell’istruttoria da cui sarebbe emerso che lo svolgimento episodico di compiti materiali o esecutivi avrebbe rappresentato una porzione minima ed accessoria rispetto alle attività principali del ruolo che sarebbero state effettivamente prestate dal lavoratore in coerenza con le mansioni di assunzione e con la prova.

Decreto 1° Maggio

Il provvedimento, che mobilita risorse per circa 934 milioni di euro, mira a rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare le nuove forme di sfruttamento connesse all’economia digitale.

1. Incentivi all’occupazione

Per ridurre i divari territoriali e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto introduce quattro principali misure di decontribuzione.

  • Bonus assunzione donne 2026: è previsto un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il tetto sale a 800 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni comprese nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
  • Bonus assunzione giovani 2026: per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35 è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 500 euro mensili per 24 mesi.
    Il limite è elevato a 650 euro per le assunzioni nel Sud e nelle aree di crisi.
  • Bonus stabilizzazione giovani 2026: l’esonero del 100% dei contributi, fino a 500 euro per 24 mesi, è previsto anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, di durata massima pari a 12 mesi. La stabilizzazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e riguarda lavoratori under 35 che non siano mai stati occupati stabilmente in precedenza.
  • Bonus assunzioni ZES 2026: i datori di lavoro con fino a 10 dipendenti che operano nella ZES unica per il Mezzogiorno beneficiano di un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

2. Salario giusto

La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) è volta a tutelare l’equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli delle parti sociali.

Viene garantito ai lavoratori un livello retributivo non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, così da contrastare fenomeni di dumping salariale.

La norma tutela le imprese, promuovendo la concorrenza leale, e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro: non viene introdotto un salario minimo legale, ma si conferma la centralità della contrattazione collettiva nella definizione delle voci retributive.

3. Disciplina dei rinnovi contrattuali

Il decreto interviene anche sulle modalità di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano queste ultime a definire, in sede di rinnovo:

  • le decorrenze degli incrementi retributivi;
  • gli eventuali importi una tantum;
  • gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo.

A tal fine, la data di scadenza naturale del contratto precedente è assunta come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica.

Se il rinnovo non avviene entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni vengono adeguate in via forfettaria in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

4. Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

Per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, in particolare nelle attività gestite tramite piattaforme digitali, il decreto introduce due principali linee di intervento.

  • Verifica dell’identità digitale del lavoratore: per impedire la cessione o il “noleggio” degli account – pratiche che alimentano forme di caporalato – l’accesso alle piattaforme sarà consentito solo tramite sistemi di identificazione certa (ad esempio SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione forte).
    È vietato cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità. I gestori delle piattaforme sono responsabili dei sistemi di controllo e, in caso di omessa vigilanza, possono essere soggetti a sanzioni amministrative o alla sospensione dell’attività.
  • Diritto alla trasparenza algoritmica: le piattaforme hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi che incidono sull’assegnazione dei compiti e sulla determinazione dei compensi.
    I lavoratori hanno diritto a conoscere i parametri che determinano il proprio “rating” e a chiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che abbiano un impatto significativo sul rapporto di lavoro.

5. Conciliazione famiglia-lavoro

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione orientato alla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Tale certificazione definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, pubbliche e private, che intendono investire in modo strutturato su:

  • maternità e paternità;
  • carichi di cura;
  • flessibilità organizzativa;
  • welfare aziendale;
  • salute e continuità di carriera.

Alle aziende in possesso della certificazione è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, collegato alla valorizzazione delle politiche di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

6. Trattamento di fine rapporto

Infine, il decreto prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

OO.SS comparativamente più rappresentative: applicazione dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori dopo la sentenza Corte cost. 156/2025

Il decreto di Perugia applica per la prima volta l’art. 19 dopo Corte cost. 156/2025, chiarendo che solo la reale rappresentatività settoriale e comparativa, non la mera affiliazione confederale, dà accesso ai benefici.

Antisindacalità della condotta datoriale per l’ipotesi di dumping contrattuale negli appalti privati

Il Tribunale di Milano (decreto 4.12.2025) reprime ex art. 28 Statuto la condotta antisindacale del datore, riconoscendo alle OO.SS. comparativamente più rappresentative un ruolo di presidio contro il dumping salariale. È tra le prime applicazioni sistematiche del nuovo art. 29, comma 1-bis, d.lgs. 276/2003 sugli appalti.