Il CCNL applicato al rapporto di lavoro : da presunzione di legittimità del trattamento retributivo garantito a “sorvegliato speciale”

In scia ad ultimo precedente della Suprema Corte n° 27711 / 2023, il Giudice del Lavoro di Bari deroga al CCNL applicato verso un lavoratore, riconoscendo a fronte della ritenuta esiguità retributiva di quest’ultimo, il diritto del medesimo lavoratore ad una paga oraria più alta derivante, per mansioni analoghe, da altro CCNL.

Il Giudice del Lavoro, nel motivare la propria decisione, ha posto a carico del lavoratore oneri probatori abbastanza stringenti quanto alla dimostrazione che la retribuzione ricevuta fosse da ritenersi non “proporzionale” ex art. 36 Cost., ma, al tempo stesso, ha aperto alla possibilità a che il CCNL disciplinante il rapporto di lavoro, se giudicato “non conforme” a livello retributivo, possa ritenersi superabile, ancorché, pattiziamente, convenuto fra le parti quale fonte disciplinante il rapporto di lavoro ab origine.

Tribunale di Bari – Sez. Lavoro sent. n° 2720 del 13.10.2023