Il requisito dell’indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova

C. Appello Brescia sez. lav., 5 marzo 2026, n. 244

La Corte ha risolto il caso, in modo per certi versi non convenzionale e innovativo (quantomeno sotto il profilo lessicale-concettuale), esaminando sia il dedotto vizio genetico (la formulazione per iscritto delle mansioni), sia la contestazione di vizio funzionale (la corretta esecuzione dell’esperimento) del patto di prova.

La peculiarità di questa decisione, apparentemente in controtendenza rispetto ad altra giurisprudenza, anche di legittimità, che si è pronunciata atomisticamente su alcuni aspetti che il caso ha presentato, risiede probabilmente in un concorso di circostanze concomitanti.

La pronuncia permette di ripercorrere alcuni punti (per ora) fermi e altri aspetti più variabili sul tema.

Appare consolidata la conseguenza della nullità del patto di prova in caso di difetto di forma scritta o pattuizione tardiva successiva all’inizio della prestazione lavorativa (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 8849/2025; App. Roma, sent. n. 2892/2025; Trib. Bari, sentenza n. 2904/2024), di ripetizione della prova mediante l’apposizione di un nuovo patto di prova in caso di rinnovo di un contratto o tra le stesse parti per le medesime mansioni, poiché la reciproca convenienza è già stata sperimentata (Cass., sent. n. 6230/2025; Cass., sent. n. 22809/2019 e Cass. n. 15059/2015) e di durata sproporzionata o non giustificata rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav.ord. n. 9789/2020) e dalla legge.

Per quanto riguarda il requisito dell’indicazione delle mansioni oggetto di prova, la decisione in commento sembra discostarsi sia dal principio generale di chiara determinabilità delle mansioni anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del CCNL applicabile (tra le ultime, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 15326/2025; Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5264), sia dal requisito di insufficienza di una nomenclatura straniera -ancorchè corrente- ad identificare le attività oggetto dell’esperimento (cfr.  Cass., sez. lav., sent. n. 5264/2023 che ha ritenuto inidoneo il semplice riferimento al job title di “Meat buyer”, ma anche Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 138/2025 che ha ritenuto la sola espressione “tecnico commerciale” non esaustiva) o di rinvii a documentazione precontrattuale, come il contenuto del job posting o di una job description separata (come nel caso di Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24202/2025 che non ha ritenuto valido l’invio della job description del profilo professionale “Responsabile Stile Uomo” a mezzo email da parte di un soggetto terzo, se questa non è espressamente richiamata nel contratto di assunzione).

Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello di Brescia vi era una concomitanza di circostanze univoche e concordanti che hanno permesso di ricostruire -secondo il giudice- una certa necessaria consapevolezza da parte del lavoratore dei contenuti delle mansioni assegnate (anche) in prova. Secondo la Corte, in definitiva, l’uso di locuzioni inglesi di uso comune nel mercato del lavoro (quali, nello specifico, “Manager”, “Marketing”, “Communication”), la specificazione nel contratto del riporto diretto all'”Amministratore con delega mercati e prodotto”, unitamente al percorso professionale del lavoratore desumibile dal suo curriculum vitae (che rilevava lo svolgimento di analoghi ruoli di prestigio in multinazionali per oltre vent’anni), in concomitanza tra loro, può far presumere la piena consapevolezza nel lavoratore dei compiti tipici di un manager di quel settore. Il che -continuando il ragionamento- non richiederebbe una descrizione analitica delle mansioni di “Marketing and Communication Manager” su cui (anche) la prova si sarebbe dovuta basare.

Se, dunque, sul piano del vizio genetico le conclusioni della Corte rappresentano un distonico, ma logico e coerente, ragionamento, può comunque valer la pena soffermarsi sulle censure del lavoratore, promosse mediante appello incidentale, quanto alle conseguenze del richiesto accertamento della nullità del patto di prova.

Deve innanzitutto essere ricordato che in caso di vizio funzionale -che sostanzialmente si configura quando un patto formalmente valido non viene correttamente eseguito da una delle parti, come nel caso in cui il prestatore venga adibito a mansioni diverse da quelle pattuite (Tribunale di Messina, sent. 26 febbraio 2025, n. 591)- non si configura una nullità del patto di prova e, conseguentemente, non si applica la disciplina sanzionatoria prevista per i licenziamenti individuali. In tale situazione, il lavoratore vanta il diritto alla prosecuzione dell’esperimento per il tempo residuo nelle mansioni originariamente pattuite (e cioè può chiedere l’adempimento dell’obbligazione) ove ciò sia ancora possibile, o, in alternativa, al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio sofferto solitamente corrispondente alla mancata retribuzione percepita (Cass., sentenza n. 29208/2019).

In caso, invece di vizio genetico (es. mancanza di forma scritta, mancata o generica specificazione delle mansioni). La nullità (parziale) della clausola determina l’automatica conversione dell’assunzione in definitiva a tempo indeterminato sin dall’origine. Di conseguenza, viene meno il regime di libera recedibilità e il recesso intimato per mancato superamento della prova si trasforma in un ordinario licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità parziale del Jobs Act (Corte Costituzionale, sentenza n. 128/2024), la giurisprudenza di legittimità sembra orientata nello stabilire che il licenziamento motivato dal mancato superamento di un patto geneticamente nullo integri un’ipotesi di recesso privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale, poiché manca proprio il fatto (la prova) posto a fondamento del recesso. Pertanto, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata (reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo risarcitorio fino a un massimo di 12 mensilità) di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 (Cass., sez. lav., sent. Cass. n. 24201/2025 e Cass.n. 24202/2025).

Sussiste anche un orientamento più radicale che qualifica tale licenziamento come affetto da nullità, accordando la tutela reintegratoria “piena” di cui all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 (Tribunale di Ravenna, sent., 12 settembre 2024, n. 302).

Seguendo la predetta evoluzione giurisprudenziale, laddove il principio enunciato dalla Corte di Appello di Brescia di cui alla prima massima possa essere messo efficacemente in discussione, si potrebbe, pertanto, ritenere che le censure sollevate dal lavoratore con il proprio appello incidentale in tema di tutela applicabile in caso di vizio genetico, possano trovare una certa considerazione nell’eventuale successivo grado di giudizio.

Non pare invece presentare problemi particolari (anche perché si tratterebbe di un accertamento di circostanze di fatto il cui esame è tendenzialmente precluso in sede di legittimità), la valutazione fornita dalla Corte in tema di vizio funzionale, in considerazione dell’esito dell’istruttoria da cui sarebbe emerso che lo svolgimento episodico di compiti materiali o esecutivi avrebbe rappresentato una porzione minima ed accessoria rispetto alle attività principali del ruolo che sarebbero state effettivamente prestate dal lavoratore in coerenza con le mansioni di assunzione e con la prova.

Decreto 1° Maggio

Il provvedimento, che mobilita risorse per circa 934 milioni di euro, mira a rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare le nuove forme di sfruttamento connesse all’economia digitale.

1. Incentivi all’occupazione

Per ridurre i divari territoriali e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto introduce quattro principali misure di decontribuzione.

  • Bonus assunzione donne 2026: è previsto un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il tetto sale a 800 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni comprese nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
  • Bonus assunzione giovani 2026: per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35 è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 500 euro mensili per 24 mesi.
    Il limite è elevato a 650 euro per le assunzioni nel Sud e nelle aree di crisi.
  • Bonus stabilizzazione giovani 2026: l’esonero del 100% dei contributi, fino a 500 euro per 24 mesi, è previsto anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, di durata massima pari a 12 mesi. La stabilizzazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e riguarda lavoratori under 35 che non siano mai stati occupati stabilmente in precedenza.
  • Bonus assunzioni ZES 2026: i datori di lavoro con fino a 10 dipendenti che operano nella ZES unica per il Mezzogiorno beneficiano di un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

2. Salario giusto

La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) è volta a tutelare l’equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli delle parti sociali.

Viene garantito ai lavoratori un livello retributivo non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, così da contrastare fenomeni di dumping salariale.

La norma tutela le imprese, promuovendo la concorrenza leale, e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro: non viene introdotto un salario minimo legale, ma si conferma la centralità della contrattazione collettiva nella definizione delle voci retributive.

3. Disciplina dei rinnovi contrattuali

Il decreto interviene anche sulle modalità di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano queste ultime a definire, in sede di rinnovo:

  • le decorrenze degli incrementi retributivi;
  • gli eventuali importi una tantum;
  • gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo.

A tal fine, la data di scadenza naturale del contratto precedente è assunta come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica.

Se il rinnovo non avviene entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni vengono adeguate in via forfettaria in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

4. Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

Per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, in particolare nelle attività gestite tramite piattaforme digitali, il decreto introduce due principali linee di intervento.

  • Verifica dell’identità digitale del lavoratore: per impedire la cessione o il “noleggio” degli account – pratiche che alimentano forme di caporalato – l’accesso alle piattaforme sarà consentito solo tramite sistemi di identificazione certa (ad esempio SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione forte).
    È vietato cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità. I gestori delle piattaforme sono responsabili dei sistemi di controllo e, in caso di omessa vigilanza, possono essere soggetti a sanzioni amministrative o alla sospensione dell’attività.
  • Diritto alla trasparenza algoritmica: le piattaforme hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi che incidono sull’assegnazione dei compiti e sulla determinazione dei compensi.
    I lavoratori hanno diritto a conoscere i parametri che determinano il proprio “rating” e a chiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che abbiano un impatto significativo sul rapporto di lavoro.

5. Conciliazione famiglia-lavoro

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione orientato alla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Tale certificazione definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, pubbliche e private, che intendono investire in modo strutturato su:

  • maternità e paternità;
  • carichi di cura;
  • flessibilità organizzativa;
  • welfare aziendale;
  • salute e continuità di carriera.

Alle aziende in possesso della certificazione è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, collegato alla valorizzazione delle politiche di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

6. Trattamento di fine rapporto

Infine, il decreto prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

OO.SS comparativamente più rappresentative: applicazione dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori dopo la sentenza Corte cost. 156/2025

Il decreto di Perugia applica per la prima volta l’art. 19 dopo Corte cost. 156/2025, chiarendo che solo la reale rappresentatività settoriale e comparativa, non la mera affiliazione confederale, dà accesso ai benefici.

Antisindacalità della condotta datoriale per l’ipotesi di dumping contrattuale negli appalti privati

Il Tribunale di Milano (decreto 4.12.2025) reprime ex art. 28 Statuto la condotta antisindacale del datore, riconoscendo alle OO.SS. comparativamente più rappresentative un ruolo di presidio contro il dumping salariale. È tra le prime applicazioni sistematiche del nuovo art. 29, comma 1-bis, d.lgs. 276/2003 sugli appalti.