Illecito disciplinare e possibilità di utilizzo di prove cd. atipiche

Nel vigente ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cc.dd. atipiche, quali quelle raccolte fuori dal processo, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Tra tali fonti di prova atipica possono essere annoverate quelle alle quali abbiano fatto riferimento, riportandone il contenuto, sentenze penali non definitive. Infatti, al di là dell’efficacia probatoria della sentenza penale di condanna passata in giudicato, il giudice del lavoro può utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell’autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito rilevante in sede disciplinare, purché proceda a un autonomo apprezzamento dei fatti oggetto di accertamento in sede penale. Tale regola, tuttavia, non implica che il giudice debba necessariamente fondare il proprio convincimento su un esame diretto delle fonti di prova, ben potendo apprezzarle anche per il tramite della sentenza penale che le riporti e che, in tal modo, le documenti; ciò non determinerebbe una lesione del diritto di difesa, ben potendo l’interessato dare evidenza dell’eventuale errore nel riporto della fonte di prova utilizzata. (Cfr.: Cass., sez. lav., 30 luglio 2026, n. 24241; Cass., sez. lav., 22 maggio 2026, n. 15678; Cass., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 2897; Cass., sez. III, 7 novembre 2023, n. 30992).