Cambio di appalto e trasferimento d’azienda: l’onere, dell’impresa subentrante, di provare la discontinuità (e irriducibilità della retribuzione)
Nel cambio di appalto dei servizi, l’acquisizione del personale da parte del nuovo appaltatore può integrare un trasferimento d’azienda salvo prova di concrete discontinuità organizzative.
La successione di imprese (subappaltatore e poi appaltatore diretto) con utilizzo della medesima manodopera e di beni strumentali non significativi integra, ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 come novellato, un trasferimento d’azienda, in difetto di prova, gravante sull’impresa subentrante, di elementi di discontinuità idonei a configurare una diversa identità imprenditoriale. Ne consegue la prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c., con mantenimento del trattamento retributivo globale più favorevole in forma di assegno ad personam e il diritto alle differenze retributive documentate e non contestate
C. Appello Roma sez. lav., 3 agosto 2026, n. 2539
