Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti: il termine previsto per il licenziamento disciplinare non può essere utilizzato per anticipare la cessazione del rapporto
La Corte d’Appello di Bologna, sent. n. 508 del 19.8.2026, chiarisce che, in mancanza di disciplina collettiva sulle dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, co. 7-bis, d.lgs. 151/2015, il datore non può applicare il termine ridotto del CCNL per il licenziamento disciplinare, ma il termine legale minimo di 15 giorni.
