Controllo giudiziario ex art. 3 l. n. 199/2016: il piano rimediale non impone l’assunzione (nel caso di specie dei “riders”)

Il GIP di Milano rigetta la richiesta della Procura di imporre, nell’ambito del controllo giudiziario di Foodinho S.r.l., l’assunzione generalizzata dei riders come lavoratori subordinati. La qualificazione dei singoli rapporti richiede infatti un accertamento concreto e non può essere definita in via uniforme nel procedimento cautelare, neppure alla luce della presunzione relativa introdotta per le piattaforme digitali dal d.l. n. 62/2026.

Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti: il termine previsto per il licenziamento disciplinare non può essere utilizzato per anticipare la cessazione del rapporto

La Corte d’Appello di Bologna, sent. n. 508 del 19.8.2026, chiarisce che, in mancanza di disciplina collettiva sulle dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, co. 7-bis, d.lgs. 151/2015, il datore non può applicare il termine ridotto del CCNL per il licenziamento disciplinare, ma il termine legale minimo di 15 giorni.

Offese al datore di lavoro durante via social: legittimo il licenziamento anche se il profilo è “privato”

Il Tribunale di Gorizia ritiene utilizzabile, ai fini disciplinari, il video di una diretta TikTok effettuata dal domicilio della lavoratrice su profilo “privato”, escludendone l’assimilazione a comunicazione segreta e valutandone la liceità alla luce del GDPR e del legittimo interesse datoriale

Trib. Gorizia sez. I, 21 luglio 2026, n. 129

 

Cambio di appalto e trasferimento d’azienda: l’onere, dell’impresa subentrante, di provare la discontinuità (e irriducibilità della retribuzione)

Nel cambio di appalto dei servizi, l’acquisizione del personale da parte del nuovo appaltatore può integrare un trasferimento d’azienda salvo prova di concrete discontinuità organizzative.

La successione di imprese (subappaltatore e poi appaltatore diretto) con utilizzo della medesima manodopera e di beni strumentali non significativi integra, ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 come novellato, un trasferimento d’azienda, in difetto di prova, gravante sull’impresa subentrante, di elementi di discontinuità idonei a configurare una diversa identità imprenditoriale. Ne consegue la prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c., con mantenimento del trattamento retributivo globale più favorevole in forma di assegno ad personam e il diritto alle differenze retributive documentate e non contestate

C. Appello Roma sez. lav., 3 agosto 2026, n. 2539