Limite all’accesso ai documenti aziendali nell’ambito di un procedimento disciplinare

Il datore è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali (anche se in formato elettronico e contenuti in un tablet o altro strumento di lavoro) solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito disciplinare e sia, quindi, idonea a permettere al dipendente un’adeguata difesa, con l’ulteriore condizione che il lavoratore li abbia indicati in modo specifico. L’art. 7 prefato, infatti, come già sopra precisato, non prevede un siffatto obbligo in capo al datore, restando comunque salva la possibilità per il lavoratore di ottenere, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, l’ordine di esibizione della documentazione stessa in quanto – e nei limiti – utili alla difesa (Cfr.: Cass., sez. lav., 08 aprile 2025, n. 9268; Cass., sez. lav., 21 novembre 2024, n. 30079; Cass., sez. lav., 27 marzo 2018, n. 7581).