Obbligo di dimissioni telematiche anche per il recesso del lavoratore in costanza di periodo di prova
L’art. 26 d.lgs. 151/2015 – ai cui sensi le dimissioni devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, esclusivamente con le previste modalità telematiche (comma 1), con possibilità di revoca con le medesime modalità entro sette giorni (comma 2) – trova piena applicazione anche in ipotesi di dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, uniche deroghe a tale regola essendo previste per il lavoro domestico e per quello presso le pubbliche amministrazioni (commi 7 e 8-bis). È pertanto valida la revoca delle dimissioni esercitata dal lavoratore in prova non rilevando in senso contrario le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016, atto interno alla p.A., sprovvisto di rilevanza normativa.
Cass. n. 24991 dell’11.9.2025
