Beni del committente e, ciò nonostante, genuinità dell’appalto

L’utilizzo da parte dell’appaltatore di mezzi forniti dal committente configura la fattispecie d’interposizione fittizia di manodopera nel solo caso in cui sia di rilevanza tale da rendere marginale l’apporto dell’appaltatore.

Ne consegue che l’appalto sia genuino anche nell’ipotesi d’impiego di strumenti o beni del committente, purché sia in capo all’appaltatore l’organizzazione, il rischio d’impresa e l’esercizio dei poteri datoriali sui lavoratori impiegati nell’appalto.

Le dichiarazioni rilasciate dinnanzi alle commissioni di certificazioni dei contratti possono acquisire valore confessorio

Cass., Sez. Lav., ord. 16 marzo 2022, n° 8567