Contrazione “ciclica” della produzione e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Ai sensi dell’art. 3, l. n. 604 del 1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere fondato su ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, può integrare il giustificato motivo del recesso del datore anche una scelta di quest’ultimo di procedere ad una redistribuzione delle mansioni tra un numero inferiore di addetti ai lavori, così da conseguire obbiettivi di economicità.

La contrazione della produzione, sebbene possa definirsi “fisiologica” in quanto determinata da andamenti del mercato ripetitivi nel corso degli anni, non esclude la legittimità del licenziamento qualora, data prova dell’impossibilità di un ricoloccomaneto nella azienda, i compiti del licenziato vengano assegnati ai lavoratori rimanenti ed il datore non proceda ad ulteriori assunzioni, confermando la situazione di saturazione del personale.

Cfr. Cass. ord. n. 27079 del 2018.