Divieto negoziale di subappalto e responsabilità solidale del committente

Anche laddove le parti abbiano escluso la ricorribilità al subappalto, tale responsabilità per i crediti preventivi non viene meno.

Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quando connessi, permangono distinti, deve pertanto evidenziarsi l’indisponibilità della obbligazione contributiva, della quale è creditrice l’INPS, e le caratteristiche peculiari della stessa, in assenza di una qualsiasi plausile ragione, inducono ad escludere la possibilità di un esonero della responsabilità del committente, anche ove si sia verificata la violazione del divieto di subappalto concordato inizialmente.

Il secondo comma dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, riconosce tuttavia al committente il beneficio di escussione.

Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2019, n° 27382