Il rinnovo del contratto a termine al tempo del COVID – 19

Il D.P.C.M. n. 18 del 17 marzo 2020, nulla prevede in ordine alla cessazione “naturale” di un contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo considerato dal decreto medesimo, precisando unicamente, all’art. 46, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti  avviate successivamente alla data del 23 febbraio  2020.  Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.604”.

Nessuna disposizione è rinvenibile, inoltre, in materia di rinnovo di un contratto di lavoro a termine, il quale potrà avvenire in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 21, d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dalla  l. n. 96 del 2018). Una tale opzione, tuttavia, è lasciata all’insindacabile discrezionalità delle parti e, in modo particolare, alla valutazione datoriale circa la sussistenza in concreto, in ragione dell’emergenza COVID-19, di “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” (art. 19, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2015).