Immutabilità della contestazione disciplinare

Il caso. Al dipendente di una banca, con la qualifica di operatore di sportello, era stata contestata la mancata rilevazione e notifica di un ammanco e di una eccedenza di cassa; a seguito delle giustificazioni presentate dal lavoratore, la società aveva deciso per la massima sanzione del licenziamento per giusta causa.

In sede giudiziale il lavoratore aveva affermato l’illegittimità della decisione datoriale, evidenziando la violazione del principio di immutabilità della contestazione e dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, l’insussistenza del fatto contestato, l’assenza di giusta causa ed, in ogni caso, la carenza del requisito della proporzionalità.

Immutabilità della contestazione disciplinare. Nell’ambito del procedimento regolato dall’art. 7, l. n. 300 del 1970, un requisito essenziale del provvedimento disciplinare è costituito dalla specificità del fatto contestato e sanzionato, che ne determina l’immutabilità, impedendo che il datore di lavoro possa individuare ex post nuove e diverse infrazioni giustificative della sanzione irrogata e, soprattutto, consentendo al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa conformemente a quanto previsto dalla norma citata. Proprio per rendere effettivo il cennato diritto di difesa, la contestazione deve, appunto, essere specifica, ossia contenere l’indicazione esatta delle circostanze che costituiscono l’infrazione e deve corrispondere al fatto sanzionato, in  modo che risulti cristallizzato senza incertezza l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.

Si prospettano dunque illegittime le contestazioni “in progress: a tale proposito la Suprema Corte ha condivisibilmente rilevato che costituisce onere esclusivo del soggetto che esercita il potere disciplinare quella di fornire, nella contestazione, l’indicazione degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell’addebito al fine precipuo di consentire, in piena trasparenza e lealtà, una idonea e piena difesa dell’incolpato, attraverso un contraddittorio aperto e senza sotterfugi.

Tribunale di Roma – Sez. Lavoro 28.1.2019

In senso conforme

Cass., sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19023