Le attività in concorrenza possono rilevare a norma dell’art. 2125 c.c.

In merito all’estensione dell’oggetto del patto di non concorrenza, la giurisprudenza ha affermato che – in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’art. 2125, c.c. – debba aversi riguardo non solo all’attività del lavoratore – ossia alle concrete mansioni svolte in esecuzione del rapporto cessato – ma anche allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera il datore.
Dovranno essere escluse, pertanto, quelle che, in quanto estranee a suddetto settore, sarebbero inidonee a ledere gli interessi del datore. Tuttavia, oggetto del patto potranno essere anche attività lavorative potenzialmente in concorrenza con quella datoriale.