L’estensione del termine di decadenza ex art. 32 del Collegato Lavoro alle fattispecie di tipo interpositorio

La fattispecie contemplata dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 32, l. n. 183 del 2010, può riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell’ambito dei gruppi societari che nascondono un’unicità di impresa, come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una con titolarità del rapporto di lavoro.

In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell’ambito limitativo del termine di decadenza per l’impugnazione è l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo titolare del rapporto” del resto, la necessità di impugnazione nei confronti dell’utilizzatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, emerge in maniera chiara anche nell’art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, proprio con riferimento alla somministrazione irregolare di cui all’art. 38 stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966.

Corte appello Milano, Sez. Lav., 30 maggio 2019, n. 670

In senso conforme

Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2017, n. 13179
Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2016, n. 17969