Rilevanza dei precedenti nel contenuto della contestazione disciplinare

Il datore, ai fini di una valida contestazione disciplinare, è tenuto ad includere nell’addebito al lavoratore incolpato, a pena di nullità della sanzione applicata, anche la recidiva solo ove questa sia prevista come uno degli elementi costitutivi della mancanza addebitata al dipendente.

Tale onere è invece escluso nell’ipotesi in cui i precedenti contestati siano stati considerati dalla parte datoriale al solo fine di determinare la gravità della condotta e, conseguentemente, individuare la sanzione applicabile, in linea con il principio di proporzionalità.

In tale ultima ipotesi, ove il lavoratore contesti la valutazione operata dal datore circa l’incidenza dei precedenti sulla maggiore o minore gravità dell’ultima condotta contestata, essendo la censura fondata su una questione di natura interpretativa del significato di un atto, lo stesso dovrà poggiare le proprie argomentazioni sui criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss., c.c.

Cass., sez. lav., 31 luglio 2019, n. 20723.