Impugnazione del verbale di conciliazione: quando l’assistenza sindacale può ritenersi effettiva?

Perché trovi applicazione il regime dell’inoppugnabilità della conciliazione, di cui allart. 2113, c.c., sono necessari due elementi: il primo, di carattere formale, attiene alla sede protetta presso la quale l’accordo deve essere concluso; il secondo, di ordine sostanziale, richiede che l’effettività dell’ assistenza prestata dal rappresentante sindacale al lavoratore, di modo che il rinunciante sia stato posto nella condizione di avere piena e puntuale conoscenza della portata e degli effetti scaturenti dagli atti abdicativi.

Tribunale Roma, Sez. III Lav. 8.5.2019 n. 4354