Mancato gradimento del lavoratore da parte della società committente e legittimità del trasferimento

Il  trasferimento disposto in applicazione della clausola di gradimento, determinante una “incompatibilità ambientale” è stato considerato dalla giurisprudenza “riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento dei lavoratori (ai sensi dell’art. 2103, c.c.).

Tribunale Reggio Calabria, Sez. Lav., decr. rigetto, 30 maggio 2019, n. 10071