L’insussistenza del “fatto materiale contestato” di cui all’art. 3, d.lgs. n. 23 del 2015

Con la sentenza n. 12174 dell’8 agosto 2019 la Corte di cassazione ha inteso estendere alla disciplina di cui all’art. 3,d.lgs. n. 23 del 2015, il principio ermeneutico affermatosi in giurisprudenza con riferimento all’art. 18, l. n.300 del 1970, versione Fornero, attestante la sostanziale equivalenza, ai fini sanzionatori, fra “fatto materiale” insussistente e contestazione giuridicamente irrilevante.

L’opzione ermeneutica, oggetto di alcune critiche, conferma tuttavia la raggiunta consapevolezza, da parte della giurisprudenza, di dover di interpretare i testi normativi alla luce dei contesti normativi di riferimento e in ossequio al principio fondamentale di coerenza del sistema giuridico.