Inesistente l’obbligo a trattare e sottoscrivere il contratto collettivo con tutte le organizzazioni sindacali

Nell’ordinamento italiano non sussiste alcun obbligo legalmente sancito, ne sorto in base agli usi, posto a carico del datore di lavoro di sottoscrivere contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.

Ne deriva, pertanto, che non sussiste neanche un obbligo a trattare, logicamente antecedente al primo, rientrando nell’autonomia negoziale, da riconoscersi alla parte datoriale, la possibilità di stipulare un nuovo contratto con organizzazioni anche diverse da quelle con cui ha trattato e sottoscritto il precedente.

Tribunale di Roma 25.6.2019 R.G. n° 83097 / 2018