Eccezione ex art. 1460 c.c. e tutela della salute

L’excepito inadimpleti contractus presuppone non solo l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra i contraenti, ma anche la non contrarietà a buona fede dell’inadempimento da parte di colui che essa solleva. La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della legittimità del rifiuto, questo dovrà essere proporzionale all’altrui comportamento,  considerata la funzione economico-sociale del contratto, nonché il peso delle rispettive condotte sull’equilibrio sinallagmatico, sugli interessi e sulle posizioni di ciascun contraente. Nell’ambito del rapporto di lavoro non trascurabile è certamente l’incidenza dell’inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, tra cui ovviamente quelle di salute (ove debitamente certificate).Affinché venga dichiarato legittimo, non sarà imprescindibile l’avvallo giudiziale del rifiuto (attivando ad es.la procedura d’urgenza ex art. 700, c.p.c.), in quanto ciò, in assenza di una previsione normativa ad hoc,  porrebbe in capo al lavoratore un onere di entità non indifferente.

Cass., Sez. lav., 19 luglio 2019, n. 19579.