Esonero dall’assoggettamento al termine trimestrale del periodo di prova e recesso ante tempus

L’esonero dall’assoggettamento al termine trimestrale del periodo di prova previsto dal comma 4 dell’art. 4, r.d.l. n. 1825 del 1924, concerne gli impiegati con funzioni equivalenti a quelle di un dirigente; quindi, vi rientrano gli impiegati di prima categoria, con mansioni di concetto di particolare importanza e di collaborazione immediata e attiva nell’ambito dell’organizzazione aziendale, con responsabilità di un ufficio, ancorché senza poteri di rappresentanza in senso tecnico del datore di lavoro, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle di un dirigente. Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte la figura dell’impiegato di prima categoria (o impiegato di concetto con funzioni direttive) si caratterizza per la preposizione a un singolo ramo o servizio dell’organizzazione aziendale, con relativa supremazia gerarchica, ancorché circoscritta a quel ramo o servizio, e con una certa libertà di apprezzamento e latitudine di iniziativa, nell’esplicazione di un’attività di immediata collaborazione col titolare dell’impresa o con i dirigenti di essa, sia pure nell’attuazione delle direttive generali da questo impartite e senza i poteri discrezionali propri dei dirigenti.

Tribunale di Trento – Sez. Lavoro 29.11.2018