Diritto di indire l’assemblea sindacale e rappresentatività della singola componente della r.s.u.

In tema di rappresentatività sindacale, dalla lettura coordinata degli artt. 19 e 20, l. 20 maggio 1970, n. 300, si desume che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, istitutivo delle r.s.u., deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia di fatto dotato di rappresentatività ai sensi del citato art. 19, l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2013.

Corte d’Appello di Perugia – Sez. Lavoro 22.10.2018